|
I Diritti dei
Clienti
Con lacquisto del biglietto viene stipulato
un contratto che impegna il Cliente e la Società
ad un rapporto caratterizzato da condizioni reciproche
di diritti e doveri. Il Cliente ha diritto:
· a viaggiare
in condizioni di sicurezza e tranquillità;
· allinformazione
a terra e a bordo dei mezzi di trasporto;
· alla
tempestiva pubblicazione e reperibilità degli
orari in essere;
· al rispetto
degli orari in essere;
· ad acquisire,
anche tramite un servizio informazioni telefonico, le
informazioni relative al servizio ed alle modalità
di fruizione del medesimo;
· a un
comportamento cortese e rispettoso da parte di tutto
il personale in servizio;
· alla
riconoscibilità del personale a contatto con
la clientela;
· a inoltrare
reclami;
· a esprimere
giudizi e proporre suggerimenti;
· alla
fruizione del servizio nel rispetto degli standard indicati
nella parte settima della presente Carta;
· al rimborso
del titolo di viaggio in caso di inadempienze attribuibili
alla Società il diritto al rimborso del biglietto
di viaggio matura nelle seguenti condizioni:
per i servizi extraurbani: nel caso in cui la corsa
venga effettuata con più di 30 minuti di ritardo
(art. 16 D.P.G.R. 9/R - 2005); per i servizi urbani:
nel caso di ritardo superiore a 30 minuti o di annullamento
della corsa (art. 23 comma 1 lettera n-ter L.R. 42/98).
Il rimborso consiste nella restituzione del prezzo del
biglietto acquistato scrivendo a
TRAIN S.p.a.
SS 73 Levante, 23
53100 Siena
allegando il biglietto stesso.
TRAIN si impegna a garantire il rispetto degli standard
dichiarati.
Per quanto concerne la via conciliativa si indica il Difensore Civico, territorialmente competente, quale figura istituzionale che può dirimere eventuali controversie fra clientela e TRAIN.
I doveri dei clienti
I doveri dei clienti sono regolamentati
dall'art. 25 della L.R 42/98 e successive modifiche.
In base a tali norme, i clienti TRAIN sono tenuti a:
· munirsi
di idoneo e valido titolo di viaggio, conservarlo per
la durata del percorso e fino alla fermata di discesa
nonché a esibirlo su richiesta del personale
di vigilanza;
· occupare
un solo posto a sedere;
· rispettare
le disposizioni relative ai posti riservati;
· Non
disturbare gli altri viaggiatori (luso dei cellulari
è ammesso, a condizione di non arrecare disturbo
agli altri viaggiatori);
· Non
sporcare e non danneggiare i mezzi e le strutture di
supporto. Le sanzioni di cui allart. 25, comma
4, della Legge Regionale 31 luglio 1998, n° 42 (Norme
per il trasporto pubblico locale), non si applicano
qualora tali atti siano compiuti da chi è colto
da improvviso malore, fermo restando lobbligo
del risarcimento del danno eventualmente arrecato;
· Non
trasportare oggetti nocivi o pericolosi;
· Non
portare con sé armi cariche e non smontate, salvo
quanto stabilito dalle vigenti leggi in materia di detenzione
nonché di tutela della sicurezza pubblica. Le
munizioni di dotazione devono essere accuratamente custodite
negli appositi contenitori. Il divieto non si applica
agli agenti della Forza Pubblica;
· Non
usare segnali di allarme o qualsiasi dispositivo di
emergenza se non in caso di grave ed incombente pericolo;
· Rispettare
le disposizioni concernenti il trasporto di animali
ed il trasporto bagagli;
· Non
fumare;
· Non
gettare alcun oggetto dai veicoli.
· Uso obbligatorio delle cinture di sicurezza a bordo dei bus: in attuazione alla Direttiva 911671/CEE, il D. Lgs. 150/06 ha introdotto l'obbligo per tutti i passeggeri di età superiore a 3 anni di utilizzare, quando sono seduti, cinture di sicurezza di cui gli autobus siano provvisti. L'obbligo non è pertanto previsto per i mezzi sprovvisti di cinture di sicurezza. Il mancato rispetto di tale prescrizione prevede una sanzione da € 68,00 a € 275,00.
L'inosservanza dei doveri dei clienti previsti al punto
5.2 (con eccezione della parte
relativa ai documenti di viaggio) è punita con
sanzione amministrativa pecuniaria
da 10 a 60 euro. Se oblata entro i 5 giorni successivi
all'emissione della sanzione
l'importo sarà pari a 10 euro; fra il 5°
e il 60° giorno successivo alla sanzione, l'importo
sarà pari a 20 euro; oltre tale termine sarà
emessa ordinanza ingiuntiva per
l'importo massimo pari a 60 euro. Per il contraddittorio
valgono le stesse regole
esposte nel presente paragrafo. |